Ufficio del Giudice di Pace

Ufficio del Giudice di Pace

Il Giudice di Pace appartiene all’ordine giudiziario così come il magistrato ordinario, ma, a differenza di questo, è un magistrato onorario a titolo temporaneo che ha competenza in materia civile, amministrativa e penale per fatti lievi e di semplice valutazione.

Competenze

Davanti al Giudice di Pace, a differenza di quanto avviene negli altri Uffici Giudiziari, si può:

  • fare un tentativo di conciliazione (stragiudiziale) in sede non contenziosa prima di fare una causa. In questo caso l´utente, anche senza bisogno di un avvocato, può presentare domanda;
  • agire giudizialmente, laddove non sia possibile una conciliazione. Nell´azione giudiziale l’utente può agire in proprio se il valore della controversia non supera € 1.100,00 e qualora il valore fosse superiore solo con autorizzazione del Giudice.

In materia civile sono di competenza esclusiva del Giudice di Pace:

  • le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
  • le cause relative alla misura ed alle modalità d´uso dei servizi di condominio di case;
  • le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
  • le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a € 5.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice;
  • le cause di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi € 20.000;
  • per cause civili di valore fino € 1.100, il Giudice di Pace decide secondo equità, cioè senza seguire strettamente le norme di diritto, ma decidendo secondo i principi regolatori della materia e, comunque, nel rispetto delle norme costituzionali;
  • il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa tra le parti interessate che gliene fanno richiesta, senza alcun limite di valore e per tutte le materie che non sono attribuite alla competenza esclusiva di altri giudici (ad es. cause di lavoro, cause matrimoniali ecc.).

In materia penale, i reati di competenza del Giudice di Pace sono numerosi e possono essere, in genere, di modesta entità, sia punibili a querela di parte, sia d'ufficio. I reati di competenza del Giudice di Pace sono:

  • abbandono e introduzione di animali sul fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.);
  • acquisto macchine utensili – alterazione contrassegno - (art. 15, comma 2, legge n. 1329/1965);
  • appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (art. 647 c.p.);
  • atti contrari alla pubblica decenza (art. 726, primo comma, c.p.);
  • codice della navigazione (artt. 1094, 1096, 1119, R.D. n. 327/1942);
  • danneggiamento (art. 635, primo comma, c.p.);
  • determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.);
  • deturpamento ed imbrattamento di cose altrui (art. 639, primo comma, c.p.);
  • deviazione di acque e modifica luoghi (art. 632 c.p.);
  • diffamazione (art. 595, primo e secondo comma, c.p.);
  • disciplina rifugi alpini – autorizzazione e approvazione - (art. 3, D.P.R. n. 918/1957);
  • dispositivi medici (artt. 10, primo comma, D.Lgs. n. 507/1992; 23, secondo comma, D.Lgs. n. 46/1997);
  • elezione Camera dei Deputati (D.P.R. n. 361/1957 – art. 102 e 106);
  • elezioni amministrative comunali (D.P.R. n. 570/1960 – art. 92);
  • furto punibile a querela (art. 626 c.p.);
  • giocattoli, sicurezza, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/91 – art. 11, comma 1);
  • ingiuria (art. 594 c.p.);
  • ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.);
  • introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 C.P.)
  • inosservanza dell'obbligo di istruzione di minori (art. 731 c.p.);
  • invasione terreni o edifici (art. 633, primo comma, c.p.);
  • lesione personale punibile a querela (art. 582, secondo comma, c.p.);
  • lesioni personali punibili a querela con esclusione di colpa professionale o infortuni sul lavoro con durata superiore a venti giorni (art. 590 c.p.);
  • lotto, ordinamento del gioco – riffa e concessione - (artt. 18 e 20, legge n. 528/1982);
  • materia di sicurezza  (artt. 25 e 62, R.D. n. 773/1931);
  • minaccia (art. 612, primo comma, c.p.);
  • percosse (art. 581, primo comma, c.p.);
  • polizia, sicurezza, esercizio FF.SS. e trasporti (D.P.R. n. 753/1980 art. 3, commi 3 e 4, art. 46 comma 4 e art. 65 comma 3);
  • recipienti semplici ed a pressione, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/1991 art. 15, comma 3);
  • referendum (art. 51, legge n. 352/1970);
  • settore farmaceutico (art. 3, legge n. 362/1991);
  • somministrazione di alcolici a persone in manifesto stato di ubriachezza (art. 691 c.p);
  • somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente (art. 689 c.p.);
  • sottrazione di cose comuni (art. 627 c.p.);
  • cessione di sangue (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990);
  • uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638, primo comma, c.p.);
  • usurpazione (art. 631 c.p.).

Ultimo aggiornamento

09/02/2024 19:49

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

Inserire massimo 200 caratteri

Questo sito utilizza solamente cookie tecnici e proprietari.

Informazionicookies